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C. 20/06/18963. Terreni scoperti di proprieta' privata Art. 42 Le vie private sono soggette alle stesse prescrizioni che le vie pubbliche, dovendo alla loro regolare manutenzione provvedere i proprietari, salvo che questa spetti al comune per acquisito diritto al pubblico passaggio per esse. Art. 43 Gli spazi concessi dalla legge per separazione fra casa e casa, dovranno essere chiusi e saranno soggetti alle stesse regole, per riguardo alla pavi mentazione, agli scoli ed alla pulizia, stabilite negli articoli seguenti per i cortili. Art. 44 L'ampiezza dei cortili sarà di almeno un quinto della somma della superficie dei muri che li limitano. L'altezza massima dei muri prospicienti i cortili non dovrà essere superiore ad una volta e mezza la distanza media fra essi e il limite dello spazio scoperto che sta loro di fronte. Art. 45 Le ampiezze dei cortili confinanti di case diverse, possono essere sommate per costituire insieme lo spazio regolamentare di area scoperta da lasciarsi tra i diversi edifizi, quando la somma stessa rappresenti l'area prescritta per ogni cortile di casa, o quando venga esclusa tra i confinanti, a loro spese, e coll'intervento delle autorità municipali, una convenzione legale, con cui rinunzino a ogni diritto di fabbricare in opposizione alle presenti disposizioni. Art. 46 Nel caso di riunione di più cortili a norma dell'articolo precedente, i muri divisori non potranno superare l'altezza di 5 metri. Art. 47 I pozzi di luce, o chiostrine, saranno permessi solo in caso di adattamenti di vecchi edifizi e sempreché sia provata l'impossibilità, per ragione dello spazio fabbricabile obbligatorio, di dare altrimenti in modo migliore aria e luce nell'interno di un corpo di fabbrica e quando siano riservati unicamente per illuminare o ventilare latrine, acquai, passaggi e simili ed in nessun caso potranno servire per illuminare stanze di abitazione. Inoltre dovranno essere in comunicazione diretta, per mezzo di corridoi o passaggi, colle vie contornanti esternamente il fabbricato in modo che possa in essi prodursi una continua rinnovazione d'aria. Art. 48 Detti pozzi di luce dovranno avere una superficie non minore di 1/20 della somma della superficie dei muri che li limitano: in nessun caso però la distanza tra i muri potrà essere minore di m 4. La superficie dei pozzi di luce verrà misurata sull'area orizzontale completamente libera, che risulterà compresa entro qualsiasi sporgenza dal vivo dei muri, come cornicioni, balconi, ecc. Art. 49 Quando richiedasi, per destinazione a magazzino, laboratorio od esercizio pubblico, di coprire con invetriata un cortile, ciò sarà concesso solo se questo misuri almeno 50 mq di superficie, e se sia assicurata nel nuovo locale la rinnovazione dell'aria. In ogni caso un tale locale coperto dovrà essere fornito di una lanterna avente un ampiezza di almeno un terzo di quella della coperta e un'altezza sopra di essa di m 0,50. Art. 50 Tutte le aree libere del suolo fabbricabile saranno pavimentate con materiale impermeabile, a meno che abbiano una superficie doppia di quella regolamentare, nel qual caso dovranno però avere sempre una superficie pavimentata larga almeno m 1.20 lungo i muri delle case. Art. 51 I cortili, i pozzi di luce e qualunque altra superficie di suolo privato nell'area fabbricabile che rimanga scoperta, devono essere provveduti di conveniente scolo delle acque meteoriche. Non potranno mai versarsi su tali scoli acque o materiale di rifiuto delle case. Art. 52 Sono proibiti gli accumuli di letame o di altre immondizie sui suoli indicati all'articolo precedente. Le singole amministrazioni comunali potranno concedere l'uso di letamai fatti a regola d'arte e coperti convenientemente, per depositi provvisori dello stallatico, i quali però dovranno essere in ogni caso vuotati frequentemente. 4. Della fondazione degli edifizi Art. 53 Non sarà permesso di gettarle fondazioni di un nuovo edifizio in un terreno che abbia servito per l'innanzi come deposito immondizie, di letame, di residui putrescibili o di altre materie insalubri, che abbiano potuto inquinare il suolo, se non quando siffatte materie nocive siano state rimosse completamente ed il sottosuolo corrispondente sia stato ridotto in condizioni salubri. Art. 54 Non sarà permesso di edificare per uso di abitazione o di stabilimenti industriali sopra un suolo il cui livello sia eguale o più basso di quello di correnti o bacini acquei vicini, per modo che sia difficile od impossibile il deflusso delle acque meteoriche e di quelle di rifiuto o luride, se tale livello non sia sufficientemente rialzato. Art. 55 Non sarà permesso costruire abitazioni contro rilievi montuosi o terrapieni, se non a distanza di almeno 3 metri dal terreno, costruendo all'uopo opportuni muri di sostegno di questo, e canali di drenaggio per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione. Art. 56 Se il suolo sul quale si debbono stabilire le fondazioni di un edificio è abitualmente umido ed esposto alla invasione delle acque per i movimenti della falda sotterranea, si munirà di sufficienti drenaggi e, in ogni caso, si impiegheranno per i muri di fondazione, materiali idrofughi, difendendo i muri dei sotterranei dal terreno circostante per mezzo di materiali impermeabili o di opportune intercapedini. Art. 57 Possibilmente, in ogni fabbricato, ma, tassativamente in quelli fondati in luoghi umidi o non cantinati, le fondazioni saranno separate dai muri che sopportano, per mezzo di strati di materiali impermeabili frapposti (asfalto, cartone incatramato, lastre metalliche o di pietra, ecc.). Il pavimento del piano terreno dovrà essere assicurato con materiali idrofughi contro il passaggio dell'umidità del suolo, e munito di vespai ventilati. 5. Locali di abitazione Art. 58 Nessun locale, che in tutto o in parte della sua altezza stia dentro terra, sarà adoperato per abitazione permanente di una o più persone. Art. 59 Potrà solo essere, in via eccezionale, permessa la continuazione dell'abitabilità permanente in sotterranei, dove era ammessa prima: se abbiano l'altezza di almeno 3 metri e per 1 metro almeno sia fuori terra; se siano separati con un'intercapedine di m 1,50 almeno dal terreno del cortile o dalla strada; se abbiano aperture sufficienti per ventilazione e illuminazione dirette degli ambienti; se, ancora, la falda acquea sotterranea disti in ogni tempo di 2 metri almeno dalla luce dei muri di fondamento. Art. 60 I sotterranei per poter essere impiegati per l'abitazione diurna (laboratori, cucine, ecc.) dovranno avere: a) pavimento di 1 metro più elevato del livello massimo delle acque del sot tosuolo; b) i muri ed il pavimento protetti, mediante adatti materiali (asfalto, intonachi di cemento, lamiere metalliche, ecc.), contro l'umidità del suolo; c) l'altezza libera del locale fuori terra di almeno m 1.60; d) le finestre di superficie superiore ad 1/10 della superficie del pavimento, con m 0.80 di altezza sul livello del terreno circostante ed aprentesi all'aria libera. Art. 61 L'elevazione del pavimento del piano terreno sul piano stradale e sul terreno circostante, dovrà sempre essere di almeno m 0,40, che sarà utilizzato per vespaio, se non esista il sotterraneo. Art. 62 E' vietato stabilire coperture a vetrine in cortili al disopra di aperture praticate per aerare ed illuminare ambienti destinati ad abitazioni, a cucine, a latrine. Art. 63 (modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 05/07/1975) L'altezza degli ambienti nei piani terreni dovrà essere di almeno m 4, fra il pavimento ed il limite inferiore del soffitto, e di m 3 almeno per qualunque altro piano abitabile. Per gli ambienti coperti a volta si assumerà come altezza in media tra quella del piano di imposta e quella del culmine allo intradosso. Sarà solo permessa un'altezza minima di m 2,00 pei sottotetti abitabili, misurata, tra il pavimento e il soffitto, sulla parete dal lato dell'impostatura del tetto, se questo sia a falde inclinate. Per le coperture a tetto piano, l'altezza del sottotetto dovrà essere di almeno m 2,50. Art. 64 I soppalchi, cioè i dimezzamenti di camere, saranno ammessi nei soli locali aventi aria e luce direttamente dalla via o dal cortile e che siano alti almeno m 5; in ogni caso, l'altezza libera non deve essere inferiore a m 2. Pel rimanente essi devono rispondere alle altre condizioni contenute nelle presenti istruzioni per essere abitati. Art. 65 (modificato dall'art. 5 del decreto ministeriale 05/07/1975) Ogni ambiente che debba servire per abitazione dovrà avere almeno una finestra che si apra immediatamente all'aria libera. La superficie illuminante delle finestre sarà non minore di 1/10 della superficie della stanza e quando vi sia una sola apertura di finestra, questa non avrà una superficie minore di mq 2. Per le soffitte sarà tollerata un'ampiezza di luce delle finestre uguale almeno ad 1/15 della superficie del pavimento e di un minimo di mq 1.50. Art. 66 Nei locali destinati ad abitazione permanente (utilizzati come camere da dormire o come laboratori in comune) dovranno assegnarsi almeno mc 8 per ogni fanciullo fino a 10 anni di età e mc 15 almeno per ogni persona di età superiore a 10 anni. 6. Dei particolari e degli annessi delle case di abitazione Art. 67 Nella costruzione dei muri e nei rinterri o riempimenti di pavimenti e di coperture, è proibito l'impiego di materiali di demolizione di vecchie pareti o di vecchi pavimenti salnitrati o inquinati, come pure l'uso di terra proveniente da luoghi malsani o di altri materiali non ben puliti. E' pure proibito l'uso di materiali troppo igroscopici. Art. 68 Nei sottotetti abitabili il solaio non dovrà essere costituito dalle sole falde del tetto, ma vi dovrà essere sempre un rivestimento interno o controsoffitto, con spazio d'aria interposto per impedire la troppo diretta influenza delle variazioni di temperatura. Tale spazio di aria dovrà sempre essere tenuto, qualunque sia il sistema di copertura. Art. 69 Gli anditi, i vestiboli, i corridoi comuni e le gabbie di scale saranno bene illu- minati e aerati ed avranno le pareti, fino ad un'altezza di m 1.50 almeno, rivestite di materiale di facile ripulitura (modificato dall'art. 5 del decreto ministeriale 05/07/1975 e dall'art. 19 della legge 27/05/1975 n. 166). Art. 70 Ogni abitazione per una famiglia dovrà avere una speciale latrina. Pei locali destinati a dormitori per più persone, o a laboratori, opifici, ecc., ve ne sarà almeno una ogni trenta, e ve ne saranno di separate, qualora vi siano i due sessi. Le latrine avranno il pavimento e, possibilmente anche il rivestimento delle pareti, fino all'altezza di m 1.50, di materiale impermeabile e facilmente lavabile; dovranno inoltre ricevere aria e luce direttamente dall'esterno della casa, in modo che vi sia continuo ricambio d'aria. Art. 71 Le latrine non potranno mai aprirsi direttamente nella cucina o in altra camera di abitazione. Le canne delle latrine saranno provvedute di sifoni o interruttori idraulici (ventilati) alla loro apertura di immissione o, almeno, alla loro estremità inferiore. Le stesse canne saranno prolungate in alto oltre il tetto, e munite di mitre o cappelli di ventilazione. Art. 72 Nelle città ed aggregati, dove vi sia una sufficiente distribuzione di acqua nelle case, sarà obbligatorio per le latrine, l'uso di apparecchi a chiusura idraulica, con a disposizione almeno dieci litri di acqua di lavaggio al giorno per persona. Art. 73 I tubi di scarico degli acquai, dei lavandini e delle tinozze per bagni, ed ogni altro smaltitoio di acqua domestica, dovranno essere muniti di chiusura idraulica. Art. 74 I pavimenti e le coperture delle scuderie, come pure i muri divisori di esse da luoghi destinati ad abitazione, devono essere resi impermeabili. Art. 75 Le scuderie e stalle, situate a pianterreno delle case abitate, non avranno comunicazione interna colle case; avranno le pareti facilmente lavabili, ed il loro soffitto sarà diviso, mediante uno strato impermeabile, dal piano soprastante. Saranno inoltre munite di canne di ventilazione fino al tetto. |
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